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ELEZIONI POLITICHE 25 settembre 2022 – Elettori temporaneamente residenti all’estero
ELEZIONI POLITICHE 25 settembre 2022.
Elettori temporaneamente residenti all’estero
La legge prevede l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero, da esercitarsi direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere:
1- l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale;
2- una dichiarazione attestante il possesso dei diritti elettorali, resa ex art. 46 e 47 T.U. 445/2000.
Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda è validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione (tra cui il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene allegato l’apposito modello di opzione – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori –.
Si rappresenta che il termine del trentaduesimo giorno (ossia 24/8/22) per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti è perentorio e dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.