Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Assegno di maternità
E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
Possono fare richiesta:
- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
• carta di soggiorno;
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
La domanda deve essere presentata necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Allegati
<b>Cosa occorre:</b> Richiesta su modulo disponibile presso l'URP e compilazione della dichiarazione ISEE (redditometro). Tempi di erogazione: entro 45 giorni dall'inoltro della pratica all'I.N.P.S.
[PDF - 29 KB - Ultima modifica: 24/08/2018]
<b>Cosa occorre:</b> Richiesta su modulo disponibile presso l'URP e compilazione della dichiarazione ISEE (redditometro). Tempi di erogazione: entro 45 giorni dall'inoltro della pratica all'I.N.P.S.
[DOC - 29 KB - Ultima modifica: 24/08/2018]