Assegno per il nucleo familiare

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:

  • nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell’Unione europea;
  • nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) valido per l’assegno;
  • cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
  • cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

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Contenuto inserito il 24/08/2018 aggiornato al 03/10/2022

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